Carte d’identità (CIE)
Si tratta di un documento d’identità sicuro e tecnologicamente avanzato che, pur non sostituendo il passaporto quale documento di viaggio per gli spostamenti extra UE, consente un maggiore e più facile accesso ai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione.
Requisiti:
-Essere registrati nello schedario consolare e nella banca dati A.I.R.E.
-Documento d’identità in corso di validità.
-Possedere il codice fiscale validato.
-Una fototessera, conforme alla normativa ICAO
-Pagamento di diritti consolari. (Tabella tariffe)
Gli interessati potranno fare richiesta di appuntamento per il rilascio della CIE scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: consolare.assunzione@esteri.it.
La CIE viene stampata e poi recapitata a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza (o recapito) dichiarato dal richiedente, a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a partire dai 15 giorni dall’invio in produzione con tempi di consegna che possono variare a seconda dei Paesi di destinazione.
In caso di mancata consegna per indirizzo errato, è prevista la giacenza presso il locale ufficio postale, al termine della quale il plico viene restituito all’Ufficio consolare di riferimento per un ulteriore tentativo di consegna.
Passaporti
Il passaporto è un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato:
- in Italia dalle Questure;
- all’estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari.
È valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano e, a domanda dell’interessato, può essere reso valido per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti mediante l’indicazione delle località di destinazione (art. 2 della legge1185/67).
Nel ricordare che il possesso del passaporto è quindi requisito essenziale per l’ingresso nella maggior parte dei Paesi extraeuropei, prima di intraprendere un viaggio si raccomanda una attenta consultazione del sito web www.viaggiaresicuri.it dove sarà possibile consultare, per ogni singolo Stato di destinazione, le informazioni aggiornate sul/i documento/i di viaggio richiesto/i per l’ingresso nel Paese e su eventuali restrizioni e/o requisiti specifici.
La validità temporale del passaporto differisce in base all’età del titolare:
- per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
- per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
- per i maggiorenni la validità è di 10 anni.
E’ importante prendere attenta visione di queste informazioni prima di presentare la domanda di rilascio di passaporto all’Ambasciata:
-Il richiedente deve essere iscritto all’Anagrafe Consolare di Assunzione e all’A.I.R.E (Angarafe degli Italiani Residenti all’Estero).
-La posizione anagrafica del richiedente dev’essere completamente aggiornata.
Gli interessati devono fare richiesta di appuntamento per il rilascio del passaporto scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: consolare.assunzione@esteri.it.
Lista dei documenti che l’interessato deve allegare alla domanda di passaporto:
- Fotografie a colore del tipo ‘immagine frontale’, standard ICAO 9303/ISO 19794 – 40- 45 mm, recenti (non più di 6 mesi), sfondo bianco, sguardo di fronte, occhi apperti, bocca chiusa, viso centrato (non sono ammesse ombre nè occhiali a lenti scure, oppure altri oggetti nella foto che non siano la persona stessa)
- Fotocopia carta di identita’ italiana o documento d’identita’ straniero attuale.
- Denuncia di furto/smarrimento (in caso di richiesta di un nuovo passaporto in sostituzione di quello rubato o smarrito)
- Ricevuta originale di pagamento bancario o conferma di bonifico. (verificare la cifra in guaraníes nella tabella dei servizi consolari pubblicata trimestralmente)
CONTO CORRENTE INTESTATO A:
Embajada de Italia
Numero: 12910783001
Banca GNB PARAGUAY S.A
RUC: IT67
Osservazione: In caso di realizzazione di un bonifico bancario, il passaporto non potrà essere rilasciato prima della conferma dell’avvenuto accredito della somma corrispondente sul conto corrente dell’Ambasciata.
La richiesta di rilascio passaporto per un minore dev’essere presentate e sottoscritta dai genitori, da chi ne esercita la patria potestà o dal/dai tutori legali.
L’atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio passaporti o redigendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione; all’atto di assenso va allegata una fotocopia del proprio documento di identità. La firma del genitore non cittadino dell’Unione Europea va autenticata dall’Ufficio consolare.
In caso di decesso di uno dei genitori, è necessario presentare l’atto di morte dello stesso.
In assenza dell’assenso dell’altro genitore, il Capo della Rappresentanza consolare, nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella circoscrizione può, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, autorizzare il rilascio del passaporto al richiedente con apposito Decreto consolare.