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Cittadinanza per beneficio di legge – Modificazione alla tariffa consolare.

Il comma 513 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 ha apportato modifiche all’art. 4 comma 1 bis, lett. B) della Legge n. 91/1992.

In virtu’ di tali modifiche le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992 possono essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

Al riguardo, si rappresenta che, nell’ambito di tale intervento, è stata contestualmente prevista la gratuità di tali dichiarazioni: pertanto, per le sole dichiarazioni di cui alla previsione normativa in oggetto non andrà più richiesto il pagamento del contributo di €250 previsto dall’articolo 9-bis della Legge n. 91/1992.