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REFERENDUM COSTITUZIONALE

E’ in corso la consegna agli elettori dei plichi contenenti il materiale elettorale.

Solo nel caso in cui l’elettore non riceva il plico presso il proprio domicilio, lo stesso potrà richiedere un duplicato all’Ambasciata, a partire da domenica 6 settembre, tramite apposito formulario che verrá reso disponibile su questo sito.

Si ricorda comunque che non è più richiesto che l’interessato si presenti personalmente presso l’ufficio consolare per il rilascio di un duplicato.

Si ricordano di seguito le responsabilità penali conseguenti al doppio voto:

Legge 27 dicembre 2001, n. 459

“Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’ estero “, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002.

Art.18.

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.