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COMUNICATO del 03 agosto 2016

COMUNICATO del 03 agosto 2016

Si informa la Collettività italiana residente che ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n.76, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n.144, pubblicato in G.U. n.175 del 28 luglio 2016 e vigente dal 29.07.2016, gli Uffici consolari possono sin d’ora dare corso a richieste di costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana.

Il cittadino che all’estero abbia contratto matrimonio o unione civile, anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016, ha l’obbligo di far pervenire all’Ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili.